Separazione e divorzio in Comune

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Leggi come fare la domanda di separazione o divorzio in Comune.

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A chi è rivolto

Ai cittadini coniugati che vogliono chiedere la separazione o il divorzio di comune accordo.
La richiesta si può fare in Comune SOLO SE NON CI SONO:
• figli minorenni nati nel matrimonio. Se invece uno dei coniugi ha uno o più figli minorenni nati da un’altra unione la separazione o il divorzio possono essere fatti in Comune
• figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
• figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
In Comune NON POSSONO ESSERE pattuti accordi di trasferimento patrimoniale (case, beni, ...). È invece possibile, davanti all’ufficiale di Stato civile prevedere un obbligo di pagamento da parte di uno dei due coniugi (ad esempio di un assegno periodico).


Se ti trovi in una di queste situazioni il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni (è necessario rivolgersi a un avvocato). Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del tribunale.

Descrizione

Puoi rivolgerti all’ufficio di Stato Civile per:
• la separazione consensuale
• il divorzio
• la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio


Dove


La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:
• Comune di residenza di uno dei due coniugi;
• Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
• Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero.

Come fare

Ecco i passaggi da seguire:


➖ prendete appuntamento via mail con l'ufficio di Stato civile e presentatevi entrambi (con o senza avvocato). Compilate un modulo a testa SENZA FIRMA e consegnatelo il giorno dell’appuntamento
➖ una volta che sono pronti i documenti per la pratica sarete chiamati per firmare l’accordo
➖ passati 30 giorni ci sarà un altro appuntamento per confermare la vostra volontà. A questo punto separazione, divorzio o modifica delle condizioni diventano ufficiali con effetto retroattivo dalla data della firma dell’accordo.


Se non vi presentate a questo appuntamento non potete confermare l’accordo e quindi separazione, divorzio o modifica delle condizioni non vengono registrati.

Cosa serve

modulo NON FIRMATO (uno per ciascuno)
documento di identità in corso di validità di entrambi

Cosa si ottiene

La separazione consensuale, il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tempi e scadenze

Divorzio e separazione

Dopo aver firmato davanti all'Ufficiale di stato civile devono passare 30 giorni. Dopo di che ci sarà un altro appuntamento per confermare l’accordo. A questo punto separazione, divorzio o modifica delle condizioni diventano ufficiali con effetto retroattivo dalla data della firma dell’accordo.

Divorzio: quando si può presentare la domanda

Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:
• da almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
• da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice). Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine di sei mesi che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.

Quanto costa

Diritto fisso di 16 euro.

Accedi al servizio

Canale fisico
Modalità di accesso

Per prendere appuntamento con l'ufficio di Stato civile manda una mail a serv_statocivile@sestosg.net e scrivi il tuo numero telefonico per essere ricontattato.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi



  • DPR n. 396 del 03/11/2000

  • Circ. M.I. n. 16/2014, n. 19/2014, n. 21/2014 e n. 6/2015

  • L. n. 162 del 10/11/2014 con modif.

  • L. n. 132 del 12/09/2014

  • L. n. 55 del 06/05/2015

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Aggiornamento

27/01/2026 14:42