Attestazione soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione europea

Servizio attivo

I cittadini dell’Unione europea che hanno soggiornato in via continuativa per 5 anni in Italia possono acquisire il diritto di soggiorno permanente.

A chi è rivolto

Puoi richiedere l'attestato di soggiorno permanente se hai la cittadinanza di un paese UE e soggiorni legalmente in Italia da almeno 5 anni, o hai soggiornato in modo continuativo e legale per 5 anni in Italia, a condizione di non aver avuto assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi o di non essere oggetto di provvedimenti di espulsione dal territorio italiano.
Eventuali deroghe alla norma generale verranno valutate in fase istruttoria.Puoi chiedere l’attestato oltre che per te anche per i tuoi figli e figlie minori e anche per un/una familiare, se soddisfa i requisiti del decreto legislativo 30/2007.


Per persone familiari si intendono solo quelle previste dall’articolo 2 del Decreto legislativo 30/2007, cioè:



  1. coniuge

  2. partner che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, se la legislazione dello Stato membro ospitante equipara l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante

  3. discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner (vedi punto 2)

  4. ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (vedi punto 2).

Come fare

Compila il modulo (che trovi su Sesto facile ) e allega i documenti giustificativi, a seconda della tua situazione.

Puoi fare la domanda e inviarla:
- online su Sestofacile, accedendo con SPID o CIE
- via pec (da un indirizzo pec) a servizidemografici.sestosg@pec.actalis.it
- via email a protocollo@sestosg.net
- di persona, su appuntamento, all’ufficio Protocollo.

La continuità di soggiorno non viene interrotta da:
- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Il diritto di soggiorno viene conservato se, il cittadino dell’Unione europea, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia:
• a seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro
• è disoccupato (involontariamente): deve aver lavorato almeno un anno e deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
• è disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore a un anno oppure si è trovato in questa condizione durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo
• è iscritto a un corso di formazione professionale.
Sono previste delle deroghe per i lavoratori subordinati o autonomi che abbiano cessato la loro attività e per i loro familiari secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del Decreto

Cosa serve

• se sei lavoratore subordinato, allega uno di questi documenti:
- contratti di lavoro e buste paga/CUD
- iscrizione al centro dell’impiego a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro
- qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione

• se sei lavoratore autonomo, allega uno di questi documenti:
- dimostrazione partiva IVA e iscrizione CCIA e dichiarazione dei redditi
- documenti contributivi e/o fiscali (denuncia IVA, fatture …)
- qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione

• se sei cittadino non lavoratore, allega:
- un documento che indica il possesso di risorse economiche adeguate e del titolo di copertura dei rischi sanitari per 5 anni continuativi (documentazione comprovante la condizione economica, polizza, iscrizione SSN ecc.).

Cosa si ottiene

L'attestazione di soggiorno permanente.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento 30 giorni.

Quanto costa

2 marche da bollo da 16 euro + 0,75 centesimi di diritti di segreteria.

Accedi al servizio

Canale digitale
Modalità di autenticazione

Entra con SPID o CIE.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento



• Direttiva 2004/38/CE → D.Lgs 30/2007
• D.Lgs 32/2008
• D.L. 23.6.2011 n. 89 – convertito in L. 129/2011
Direttive comunitarie, ministeriali e circolari
• Circolare del Ministero dell’Interno 9/2007
• Circolare del ministero dell’interno 18/2009 (Linee guida)
• Circolare del Ministero dell’interno 9/2012

Unità organizzativa

Uffici

Si occupa dei cambi di residenza, delle richieste di prima residenza, rilascia il certificato di idoneità alloggiativa e igienico sanitario.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Aggiornamento

20/01/2026 12:01