Regole, obblighi e sicurezza dei monopattini elettrici
L’uso dei monopattini elettrici è regolato dal Codice della Strada e dalla normativa nazionale vigente.
Rispettare le regole è fondamentale per la sicurezza di chi guida e di tutti gli utenti della strada.
Dove si può circolare
SOLO IN CITTÀ
- su strade con limite massimo di velocità pari a 50 km/h
- sulle piste ciclabili
- nei percorsi ciclopedonali
- in tutte le aree dove è consentita la circolazione delle biciclette.
Non è permesso circolare:
- sui marciapiedi
- nelle strade extraurbane
Sanzioni
La circolazione in aree vietate comporta una sanzione amministrativa da 50 euro a 250 euro.
Sosta sul marciapiede
La sosta sul marciapiede è VIETATA.
Sanzioni
La violazione comporta una sanzione amministrativa da 41 euro a 168 euro.
Sicurezza e comportamento
Per utilizzare un monopattino elettrico è necessario:
- avere almeno 14 anni
- indossare il casco (UNI EN 1078)
- mantenere sempre entrambe le mani sul manubrio
- utilizzare le luci nelle ore serali, notturne o in condizioni di scarsa visibilità. Le luci devono essere bianche o gialle davanti e rosse dietro.
- usare il giubbotto ad alta visibilità nelle ore notturne o di scarsa visibilità
È vietato:
- trasportare passeggeri
- trasportare oggetti che impediscano una guida sicura
Sanzioni
Le violazioni comportano una sanzione amministrativa da 50 euro a 250 euro.
Limiti di velocità
La velocità massima consentita è:
- 6 km/h nelle aree pedonali
- 20 km/h sulle strade
Sanzioni
Il superamento dei limiti previsti comporta una sanzione amministrativa da 50 euro a 250 euro.
Caratteristiche tecniche obbligatorie
Il monopattino elettrico:
- motore con potenza non superiore a 0,50 kW
- assenza di sellino
- marcatura CE
- segnalatore acustico
- regolatore di velocità
- freni funzionanti
- indicatori luminosi di direzione.
Non sono consentiti:
- monopattini modificati
- monopattini con caratteristiche non conformi alla normativa
- monopattini con potenza superiore ai limiti previsti dalla legge.
Sanzioni
Le violazioni comportano:
sanzioni amministrative da 200 euro a 800 euro;
per i veicoli con potenza superiore a 1 kW è previsto il sequestro per confisca.
Contrassegno identificativo (targhino)
Dal 17 maggio 2026 i monopattini elettrici dovranno essere dotati di contrassegno identificativo.
Il contrassegno (50x60 mm) dovrà essere applicato in modo visibile:
- sul parafango posteriore
oppure
- nella parte anteriore del monopattino, purché chiaramente visibile frontalmente.
N.B. È obbligatorio comunicare eventuali variazioni di residenza del titolare del contrassegno.
Sanzioni
La mancata applicazione del contrassegno identificativo comporta una sanzione amministrativa da 100 euro a 400 euro.
La mancata comunicazione della variazione di residenza del titolare del contrassegno comporta una sanzione amministrativa da 100 euro a 400 euro.
ℹ️Come richiedere il contrassegno identificativo
Il contrassegno identificativo del monopattino si richiede online sul Portale dell’Automobilista, accedendo con SPID o CIE.
La procedura prevede:
- compilazione del modulo
- pagamento tramite PagoPA
- caricamento dei documenti richiesti
- ritiro alla sede della Motorizzazione Civile scelta.
n.b. Il contrassegno è personale, associato al codice fiscale del proprietario, e deve essere applicato in modo ben visibile sul monopattino: guarda come
Assicurazione obbligatoria
Dal 16 luglio 2026 è obbligatoria la copertura assicurativa per i monopattini elettrici.
Sanzioni
Le violazioni comportano una sanzione amministrativa da 50 euro a 250 euro.
Normativa di riferimento:
Legge 160/2019, art. 1 comma 75 e seguenti;
Normativa nazionale vigente in materia di circolazione stradale.
