Domande frequenti

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Per gli immobili a canone concordato, in base ai criteri stabiliti negli accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, l’imposta è ridotta al 75%.
Gli accordi locali in vigore per la città di Sesto San Giovanni, firmati e depositati dalle Associazioni Sindacali dei conduttori (inquilini) e dalle Associazioni della proprietà edilizia (proprietari) sono due:

- Accrdo locale 2024, in vigore dal 13 marzo 2024 (data del deposito)
Firmato da ASSOCASA LOMBARDIA, CONFABIATRE, FEDER.CASA, ASSOCASA, FEDERPROPRIETÀ, ANIA, S.E.I.ASS, U.N.I. PROPRIETARI.

-
Accrdo locale 2025, in vigore dal 1 aprile 2025 (data del deposito)
Firmato da ASSOEDILIZIA, S.U.N.I.A., U.P.P.I., A.P.P.C., CONIA, CONFAPPI, F.E.N.I.T.

Attenzione:
Nel caso di:
– contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, Legge n. 431/1998)
– contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, Legge n. 431/1998)
è prevista la riduzione d’imposta del 25% e l’applicazione dell’aliquota prevista per gli immobili locati: 1 per cento.

Alle pertinenze dell’abitazione, solo se indicate nel contratto, si applica la riduzione d’imposta del 25% e la medesima aliquota applicata all’abitazione di cui costituiscono pertinenza.

Come fare
Per dare diritto alle agevolazioni fiscali, i contratti a canone concordato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore degli Accordi locali di Sesto San Giovanni, potranno essere stipulati con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno firmato l’accordo locale oppure, in caso contrario, bisogna consegnare all’ufficio I.M.U. l’attestazione di rispondenza rilasciata da almeno una delle organizzazioni che ha firmato:
- accordo locale 2024
- accordo locale 2025

Se ti sei dimenticato di pagare l’IMU o la TARI oppure se, per errore, le hai pagate solo in parte, puoi ancora pagare l’imposta per intero o come integrazione, con una sanzione ridotta e gli interessi di mora previsti dal Ravvedimento operoso.
Infatti, gli errori, le omissioni e i pagamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
– dell’imposta che si deve pagare;
– degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere fatto a quello in cui viene effettivamente eseguito;
– della sanzione in misura ridotta (la sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene fatto il pagamento).
Ti precisiamo che, nel ravvedimento, le sanzione e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta da pagare.
n.b. Per poter fare il Ravvedimento operoso è necessario che la violazione oggetto della regolarizzazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Puoi fare il RAVVEDIMENTO OPEROSO, a seconda del ritardo con cui paghi, in questi 6 modi:

1. Ravvedimento operoso SPRINT
Se paghi entro il 14° giorno dalla scadenza, devi pagare una sanzione dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo + gli interessi legali, calcolati per i giorni di ritardo. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta. Ad esempio se il pagamento avviene:
– il quarto giorno dopo la scadenza la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%
– il quattordicesimo giorno dopo la scadenza la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%
Ti ricordiamo che il Decreto Legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per i pagamenti ritardati o mancanti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

2. Ravvedimento operoso BREVE
Se paghi dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, devi pagare una sanzione dell’1,5% + gli interessi legali, calcolati per i giorni di ritardo. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

3. Ravvedimento operoso INTERMEDIO
Se paghi dal trentunesimo al novantesimo giorno dalla scadenza, devi pagare una sanzione dell’1,67% + gli interessi legali, calcolati per i giorni di ritardo. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

4. Ravvedimento operoso LUNGO
Se paghi dopo il 90° giorno dalla scadenza e comunque  entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, devi pagare una sanzione del 3,75% + gli interessi legali, , calcolati per i giorni di ritardo. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

5. Ravvedimento operoso ENTRO il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale il versamento doveva essere effettuato
Se paghi entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale il versamento doveva essere effettuato, devi pagare una sanzione ridotta al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) più gli interessi legali calcolati per i giorni di ritardo. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

6. Ravvedimento operoso OLTRE il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale il versamento doveva essere effettuato
Se paghi oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale il versamento doveva essere effettuato, devi pagare una sanzione ridotta al 5% (pari ad 1/6 del 30%) più gli interessi legali calcolati per i giorni di ritardo. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

QUALI INTERESSI APPLICARE

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale applicabile per ogni anno come segue:
– dal 01 gennaio 2017 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,1% (Decreto Ministeriale 07 dicembre 2016)
– dal 01 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,3%(Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017)
– dal 01 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,8% (Decreto Ministeriale 12 dicembre 2018)
– dal 01 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,05% (Decreto Ministeriale 12 dicembre 2019)
– dal 01 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,01% (Decreto Ministeriale 11 dicembre 2020)
– dal 01 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 1,25% (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2021)
– dal 01 gennaio 2023 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 5% (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2022)
– dal 01 gennaio 2024 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 2,5% (Decreto Ministeriale 29 novembre 2023)

COME CALCOLARLO E COME PAGARE

Puoi usare il programma di ANUTEL per calcolare il ravvedimento operoso e stampare il modello F24 già compilato. La procedura è molto semplice, e tiene già in considerazione la sanzione e gli interessi legali.
Se invece compili il modello F24 a mano, ricordati di barrare la casella “Ravv” che indica che il tuo pagamento è un ravvedimento operoso.

Ti ricordiamo i codici tributo che devi indicare per:

a) Ravvedimento IMU
Codice catastale del Comune:  I 690

Codici tributo per la quota da versare al Comune:

3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
art.13,c.7,d.l. 201/2011- COMUNE
3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
3939 IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE.
Codici tributo per la quota riservata allo Stato:
3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO.
Alla voce “rateazione” non va indicato alcun codice.

b) Ravvedimento TASI
Codice catastale del Comune: I 690

Codici tributo:
3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze art.13,c.7,d.l. 201/2011- COMUNE
3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

Leggi le aliquote e le detrazioni per il 2026.

Aliquote e detrazioni anni precedenti

- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021

 
 
Chi possiede aree fabbricabili ai fini IMU è tenuto al pagamento dell’imposta.
Un’area è considerata fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale (PGT) adottato dal Comune, a prescindere dalla sua approvazione ad opera della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; in assenza di PGT, un area va considerata fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 
Obblighi dichiarativi
L'obbligo di Dichiarazione IMU per le aree edificabili sussiste unicamente in presenza di variazioni incidenti su esenzioni e agevolazioni, ovvero per modifiche non tracciabili autonomamente dal Comune tramite le banche dati catastali. Quando dovuta, la dichiarazione va presentata entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo all'evento. La casistica d'obbligo comprende l'avvio o la conclusione di interventi edilizi quali costruzioni, ristrutturazioni e demolizioni, l'assoggettamento dell'area a vincolo pertinenziale a favore di un fabbricato, la variazione dei requisiti soggettivi per l'accesso alle agevolazioni fiscali — come la perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP — nonché i trasferimenti di proprietà derivanti da aste fallimentari o compravendite con Enti Pubblici. L'adempimento non è invece richiesto in caso di semplice variazione del valore di mercato del terreno o qualora l'edificabilità derivi dall'adozione di un nuovo Piano Regolatore Comunale.
 
IMU Aree Edificabili: Valori Medi
Il Comune si è avvalso della facoltà di cui all’art. 1, comma 777, legge 160/2019, al fine sia di agevolare i contribuenti sia di evitare per quanto possibile l’insorgenza di contenzioso ossia ha determinato dei valori tabellari delle aree fabbricabili per zone urbanistiche omogenee del PGT; se il contribuente versa l’IMU in autoliquidazione sulla base di valori non inferiori a quelli tabellari, al Comune è preclusa attività di accertamento per far valere una base imponibile delle aree fabbricabili di importo maggiore.
I valori tabellari delle aree fabbricabili deliberati periodicamente dal Comune hanno carattere presuntivo e non si applicano in via automatica in presenza di atti di trasferimento della proprietà immobiliare (compravendite, successioni, ecc.) nei quali sia indicato un valore maggiore rispetto al valore tabellare; ne discende anche che se il contribuente ha dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella risultante dall’applicazione dei valori tabellari, al medesimo non competono rimborsi relativi all’eccedenza di imposta versata a tale titolo.
 
I nuovi valori di mercato per l’anno 2026 e annualità precedenti non prescritte
Il Comune ha approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61/2026 del 26/03/2026, i valori orientativi medi per le aree fabbricabili del Comune di Sesto San Giovanni, per l’anno 2026 e per le annualità d’imposta per le quali non è intervenuta prescrizione della facoltà di accertamento o contestazione di violazione, e ravvedimento operoso.

È prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le case (non di lusso) date in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli che le utilizzano come abitazione principale.

Chi può avere la riduzione

Per ottenere la riduzione del 50% bisogna avere questi requisiti:
  • la casa concessa in comodato non deve essere un immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9)
  • la casa può essere concessa in comodato d’uso gratuito solo tra genitori e figli e deve essere usata come abitazione principale (cioè bisogna viverci e avere qui la residenza anagrafica)
  • sia il proprietario sia chi riceve la casa in comodato d’uso devono risiedere a Sesto 
  • il proprietario può possedere (proprietà o altro diritto reale – usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) solo due case: quella che dà in comodato d’uso e quella in cui abita (che non deve essere un immobile di lusso:  A/1, A/8 e A/9). Queste case devono essere entrambe a Sesto
  • la riduzione si applica alle pertinenze della casa solo se queste sono indicate nel contratto di comodato. E’ possibile avere la riduzione solo su una pertinenza per ogni categoria (C/2, C/6 e C/7)
  • il contratto di comodato deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate

La riduzione parte dal mese in cui hai stipulato il contratto se, dalla data della firma, ci sono almeno più della metà dei giorni di cui il mese è composto.

Se invece dalla firma ci sono meno della metà dei giorni di cui il mese è composto, la riduzione parte dal mese dopo (ad esempio, se hai firmato il 5 giugno, la riduzione parte da giugno, se hai firmato il 17 giugno, la riduzione parte da luglio).

Alcuni esempi: quando non si applica la riduzione?

  • se si possiedono 3 (o più) abitazioni (per intero o in percentuale)
  • se le due abitazioni possedute si trovano in due comuni diversi
  • se si risiede nel Comune A e l’immobile è situato nel Comune B
  • se si risiede all’estero
  • se l’immobile dato in comodato non viene usato come abitazione principale da chi riceve la casa se il comodato è tra nonni e nipoti.